Garanzia Invalidità permanente conseguente a malattia


CHE COS’È
È la garanzia che tutela il dirigente nel caso in cui una malattia determini un’invalidità che comporti la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della sua capacità all'esercizio della professione.
L'invalidità deve essere permanente e deve essere causata da malattia (sono escluse tutte le tipologie di infortunio) insorta successivamente alla nomina a dirigente.
CONTRIBUTI
La quota di premio destinato alla polizza Invalidità permanente conseguente a Malattia è compresa nella totalità del contributo annuo versato sulla Convenzione “Antonio Pastore” ed equivale a € 626,36 annui indipendentemente dell’età e dal sesso del dirigente.
PRESTAZIONI
La polizza, in base ad una tabella presente nelle Condizioni di assicurazione, prevede un indennizzo fino ad un massimo di € 325.000,00 indipendentemente dall’età del dirigente. L'indennizzo è riconosciuto a partire da un grado di invalidità accertata del 25%. L'entità dell’indennizzo varia in base alla percentuale di “invalidità permanente accertata” dai periti medici. Per gradi di invalidità accertata inferiori al 34%, la percentuale da liquidare è inferiore a quella accertata, per gradi dal 35% al 50% la percentuale da liquidare equivale a quella accertata, per gradi più elevati la percentuale da liquidare è maggiore di quella accertata dai medici fiduciari dell’Impresa assicuratrice. Se l’invalidità accertata è pari o superiore al 66% avrà luogo la liquidazione dell’intero massimale assicurato. Nel caso in cui si accerti che la malattia denunciata si sia manifestata in un periodo antecedente la data di assunzione o nomina del dirigente o in un periodo in cui la garanzia non era attiva, la polizza prevede comunque un indennizzo anche se la specifica tabella (anch’essa presente nelle Condizioni di assicurazione) prevede una soglia di accesso (grado di invalidità accertata) pari al 34% (anziché del 25%) e la liquidazione dell’indennizzo può raggiunge un massimo di € 230.750,00.
DURATA
La copertura assicurativa decorre dalla prima nomina a dirigente ed è attiva per tutto il periodo contributivo fino al raggiungimento del 70° anno di età. Se la malattia si manifesta nei primi sei mesi dall’assunzione o nomina a dirigente la somma eventualmente dovuta sarà liquidata al 50%. Per alcune specifiche malattie definite “a decorso acuto” (come ad esempio lo shock anafilattico) il periodo di carenza non sarà applicato e la prestazione erogata in forma completa.
Per il prosecutore volontario, a differenza del dirigente in servizio, la copertura è attiva fino al 65° anno di età.
DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE
Nel Documento unico di rendicontazione annuale vengono riportati i contributi utilizzati dall’ Impresa assicuratrice per garantire la prestazione assicurata.
RISCATTO E DIFFERIMENTO
La polizza di Invalidità Permanente conseguente a Malattia non consente né il riscatto né il differimento. Nel caso in cui l’evento assicurato non si verifichi durante il periodo di validità della copertura assicurativa, i premi versati restano acquisiti dalle Imprese assicuratrici.
IMPRESE ASSICURATRICI
L’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia è prestata in coassicurazione tra:
- Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con una quota del 50% (Società Delegataria);
- Generali Italia S.p.A. con una quota del 50% (Società Codelegataria).