Convenzioni Antonio Pastore 3049/3108/3140 – Trattamento dei capitali in gestione nelle polizze di “Capitale Differito”

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Le Convenzioni Antonio Pastore che, dal gennaio 1998, sono parte del welfare per i dirigenti ai quali vengano applicati i CCNL sottoscritti da Manageritalia:

  • assicurano, fino a determinate età, durante l’attività di servizio o la prosecuzione volontaria, alcuni rischi sulla persona;
  • consentono di disporre, al pensionamento, mediante polizze assicurative a “capitalizzazione di interessi”, di un capitale o una rendita consoni ad integrare le prestazioni erogate dal sistema pensionistico nazionale e da quello complementare di categoria (Fondo Mario Negri).

 

FOCUS

Questa pagina è dedicata ad approfondire il trattamento (a partire dal 01/01/2025 e solo per gli assicurati non in attività di servizio che abbiano raggiunto o superato i 75 anni di età) al quale saranno assoggettati i capitali maturati sulle polizze assicurative a “capitalizzazione di interessi” (tecnicamente polizze di “Capitale Differito con controassicurazione e rivalutazione annua del capitale”) non ancora liquidate e giacenti nelle Convenzioni Antonio Pastore precedenti alle due più recenti (3175 e 3182) ed alle quali hanno contribuito i dirigenti (attraverso il pagamento effettuato delle aziende) ed i prosecutori volontari.

Qui sotto i periodi di validità delle Convenzioni interessate:

CONVENZIONE (1)

PERIODO DI VALIDITA’ (2)

Antonio Pastore3049

01/01/1998 – 31/12/2002

Antonio Pastore3108

01/01/2003 – 31/12/2005

Antonio Pastore3140

01/01/2006 – 31/12/2017

 

(1) Successivamente alla scadenza della Convenzione 3140 è seguita la Convenzione “Antonio Pastore” 3175 (che continua a seguire le sue specifiche condizioni di assicurazione) e, dal 1/01/2025 la Convenzione "Antonio Pastore" 3182.
(2) Facendo riferimento ai periodi di validità delle Convenzioni e confrontandoli con il proprio periodo di attività in qualità di dirigente Manageritalia o prosecutore volontario si può comprendere a quali polizze si ha avuto accesso (al lordo di eventuali riscatti parziali o totali già ottenuti).

 

Al raggiungimento del pensionamento ed in assenza di una richiesta di liquidazione da parte dell’ex Dirigente (o prosecutore volontario), i capitali maturati sulle polizze sono rimasti in giacenza nelle relative Gestioni separate delle imprese assicuratrici, ferma restando la possibilità, per l’assicurato, di interrompere il cosiddetto “differimento automatico di scadenza” ed ottenere la prestazione spettante.

Allo scopo di preservare e di assicurare nel continuo le finalità previdenziali e mutualistiche delle Convenzioni sottoscritte dall’Associazione Antonio Pastore, le imprese di assicurazione coinvolte (CNP Vita Assicura S.p.A. e Generali Italia S.p.A.) intendono avvalersi, per gli assicurati che non ricoprano più la carica di Dirigente, della facoltà di interrompere il differimento annuo, individuando una forma alternativa con cui differire i capitali maturati in giacenza, pur salvaguardando l’investimento nelle gestioni separate di riferimento e le suddette finalità.

L’Associazione Antonio Pastore (Contraente collettivo delle Convenzioni) e Assidir (intermediario assicurativo delle Convenzioni), insieme alle Imprese Assicuratrici, hanno convenuto che detta interruzione non possa essere fatta valere dalle imprese stesse prima del raggiungimento del 75esimo anno di età dell’Assicurato non in attività di servizio.

E’ stato anche convenuto a favore degli assicurati che hanno già raggiunto il 75esimo anno di età (e non abbiano ancora superato gli 85 anni e sei mesi) che i capitali maturati possano essere reinvestiti mediante l’adesione, a partire dal 01/01/2025, alla Convenzione “Nuova Capitello 3184” senza alcun costo di entrata e con la possibilità di mantenere in essere tale adesione “vita natural durante”.

 

COSA CAMBIA DAL 01/01/2025

  • Nulla per i dirigenti Manageritalia che prestano attività di servizio
  • Nulla per gli assicurati (dirigenti Manageritalia cessati e prosecutori volontari) che hanno giacenze di “Capitale Differito” nelle polizze 3049/3108/3140 ma non hanno raggiunto i 75 anni di età
  • Per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro in qualità di dirigente Manageritalia e per i prosecutori volontari, al compimento dei 75 anni, le imprese assicuratrici interrompono il “differimento automatico” ed esercitano la disdetta delle relative polizze di “Capitale differito” (Convenzioni 3049/3108/3140) venendo, in tal modo, meno la possibilità per gli assicurati di mantenere i capitali in gestione. Per questo motivo, ogni singolo assicurato in procinto di raggiungere i 75 anni riceverà una dettagliata comunicazione.

 

COSA FARE

  • Coloro che al 01/01/2025 e fino al 31/03/2025 abbiano raggiunto o superato i 75 anni di età, entro 180 giorni dal 01/01/2025
  • Coloro che a partire dal 01/04/2025 raggiungano i 75 anni di età, entro il compimento dei 75 anni

dovranno scegliere se liquidare (anche in forma di rendita) quanto maturato sulle polizze di “Capitale Differito” delle Convenzioni 3049/3108/3140 oppure reinvestire (anche parzialmente) il capitale netto con adesione alla Convenzione “Nuova Capitello” 3184:

  • nessun costo di accesso
  • età massima in entrata 85 anni (compiuti da meno di 6 mesi)
  • durata “a vita intera” ma facoltà di riscatto decorso un anno dall’effetto senza penalizzazioni
  • rendimenti allineati a quelli riconosciuti alle polizze dei dirigenti in attività
  • garanzia del capitale in caso di premorienza
  • possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi

 

La mancata scelta di una delle opzioni previste (liquidare o reinvestire), avrà la conseguenza che al capitale maturato, in gestione presso gli assicuratori, dopo i termini suddetti, non sarà riconosciuta ulteriore rivalutazione. Inoltre, trascorsi dieci anni (durante i quali si potrà comunque chiedere la liquidazione ma non saranno più valide le designazioni beneficiarie in caso di premorienza) se ne perderà la titolarità e lo stesso capitale sarà obbligatoriamente devoluto al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 1, comma 343 e 345, legge n. 266/2005).

La scelta di liquidare o reinvestire:

  • coinvolge anche i capitali maturati nella pollizza mista della Convenzione 3182 (attualente in vigore) avendo essa stessa i medesimi termini di scadenza e liquidazione
  • può coinvolgere (a discrezione dell'Assicurato) i capitali maturati nella polizza "mista" della Convenzione 3175. I termini di scadenza di questa polizza (giacenza dei capitali fino al raggiungimento dell'85esimo anno di età) non sono i medesimi delle altre.