Convenzioni Antonio Pastore 3049/3108/3140/3182 – Liquidare


La liquidazione comporta il rimborso di tutte le polizze disdettate dall’impresa assicuratrice (Convenzioni 3049/3108/3140/3182) alle quali potrà essere aggiunto il riscatto derivante della “polizza Mista” della Convenzione 3175 (se presente).
Dal punto di vista fiscale:
- verrà applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% (*) sulla differenza fra il capitale percepito e l’ammontare dei premi pagati
- il beneficiario della liquidazione non avrà altre incombenze fiscali da assolvere
In alternativa alla liquidazione del capitale in unica soluzione è possibile:
- convertire i capitali maturati delle polizze (comprendendo, se lo desidera, l’eventuale ulteriore quota maturata sulla polizza “Mista” della Convenzione 3175) in:
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e poi per tutta la vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste (assicurato e un altro soggetto), pagabile all’assicurato per tutta la vita e, poi, del tutto o in parte, all’altro soggetto per tutta la vita.
E’ possibile rivolgersi ad Assidir per ottenere la quantificazione della rendita erogabile in una delle forme sopra descritte precisando che:
- prima della conversione del capitale maturato in rendita verrà applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi come sopra specificato;
- poi, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita saranno assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%(*) applicata sulla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.
Il beneficiario della rendita non avrà altre incombenze fiscali da assolvere.
La richiesta di liquidazione o la conversione del capitale in rendita dovrà essere formalizzata col modulo appositamente approntato.
(*) I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell’ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile