Assicurazione Ponte contro il rischio della perdita d'impiego

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CHE COS’È

È la garanzia che tutela il dirigente nel caso in cui perda l'impiego a seguito di:

  • licenziamento comunicato dal Datore di lavoro per:
    • giustificato motivo oggettivo;
    • rifiuto di trasferimento;
    • fallimento o cessazione dell'attività dell'azienda;
    • superamento del periodo di comporto;
  • dimissioni del dirigente per giusta causa

Nei primi due casi (giustificato motivo oggettivo e rifiuto di trasferimento) il licenziamento dovrà risultare impugnato dal dirigente, anche in via stragiudiziale.

Questa garanzia non è attiva per i prosecutori volontari tranne nel caso in cui la prosecuzione volontaria sia richiesta dall’Assicurato a seguito di: aspettativa non retribuita o insolvenza nella contribuzione dell’azienda presso la quale il dirigente presta servizio.

Per poter usufruire della garanzia il dirigente deve avere un’età non superiore ai 70 anni e maturato almeno 6 mesi di anzianità di servizio con la qualifica di dirigente dalla data in cui il dirigente ha ricevuto la comunicazione del licenziamento da parte del Datore di lavoro oppure dalla data di presentazione, da parte del dirigente stesso, delle dimissioni per giusta causa.

 

PRESTAZIONI

La polizza prevede, quale indennizzo (fino ad un massimo di € 19.020,00), il pagamento dei contributi dovuti agli Enti di previdenza e assistenza previsti dai CCNL (Contratti Nazionali dei dirigenti Manageritalia): FASDAC, FONDO MARIO NEGRI, CFMT, ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE.

Il periodo massimo di pagamento (che decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o del preavviso o della indennità sostitutiva di preavviso) è pari a 12 mesi. La sommatoria delle mensilità di contribuzione dovute dall'Azienda agli Enti a titolo di preavviso o indennità sostitutiva di preavviso e di quelle della prestazione della polizza non può superare 18 mesi.

Nel caso in cui l'Azienda non effettui alle scadenze stabilite i pagamenti di quanto dovuto a titolo di preavviso o indennità sostitutiva di preavviso e ciò non consenta all'assicurato di beneficiare delle prestazioni dagli Enti, l'assicurazione Ponte interverrà anticipatamente, dietro richiesta dell’Assicurato, dal giorno successivo alla perdita di impiego e sempre per un massimo di 12 mesi.

Nel caso l’azienda sia sottoposta ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) prima o nei successivi sei mesi dalla perdita d’impiego del Dirigente e la posizione non presenti una regolarità amministrativa (contribuzione irregolare) la prestazione sarà ugualmente garantita (ferme restando tutte le altre condizioni per l’erogazione della prestazione)

Se durante il periodo di erogazione dell’indennizzo l’Assicurato si ricolloca con la qualifica di dirigente di azienda che applica i CCNL dei settori contrattuali Manageritalia, la prestazione si interrompe.

 

DURATA

La copertura assicurativa decorre trascorsi sei mesi dall’ assunzione o nomina a dirigente ed è attiva durante tutto il periodo contributivo fino al raggiungimento del 70° anno di età del dirigente in servizio.

 

IMPRESA ASSICURATRICE

L’ Assicurazione Ponte è prestata da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con una quota del 100% (Società Delegataria)