Assicurazione Ponte contro il rischio della perdita d'impiego

CHE COS’È
E’ la garanzia che tutela il dirigente nel caso in cui perda l'impiego a seguito di:

  • licenziamento comunicato dal Datore di lavoro per:
    1. giustificato motivo oggettivo;
    2. rifiuto di trasferimento;
    3. fallimento o cessazione dell'attività dell'azienda;
    4. superamento del periodo di comporto;
  • dimissioni del dirigente per giusta causa

Nei primi due casi (giustificato motivo oggettivo e rifiuto di trasferimento) il licenziamento dovrà risultare impugnato dal dirigente, anche in via stragiudiziale. Per poter usufruire della garanzia il dirigente deve avere un’età non superiore ai 70 anni e maturato almeno 6 mesi di anzianità di servizio con la qualifica di dirigente dalla data in cui il dirigente ha ricevuto la comunicazione del licenziamento da parte del Datore di lavoro oppure dalla data di presentazione, da parte del dirigente stesso, delle dimissioni per giusta causa.

Questa garanzia non è attiva per i prosecutori volontari tranne nel caso in cui la prosecuzione volontaria sia richiesta a seguito di:

  • ottenimento di un periodo di aspettativa non retribuita;
  • mancato pagamento dei contributi da parte dell’azienda presso la quale il dirigente presta servizio (insolvenza)
  • assunzione o nomina “in sospensione degli obblighi contributivi”  (agevolazione contributiva come da CCNL – Accordo 21/07/2016 – Punti 4. e successivi - Art. 28)

in quanto, in questi tre casi gli Assicurati ricoprono la carica di dirigente.

PRESTAZIONI E DENUNCIA DI SINISTRO

La polizza prevede, quale indennizzo, il pagamento dei contributi dovuti agli Enti di previdenza e assistenza previsti dai CCNL (Contratti Nazionali dei dirigenti Manageritalia): FASDAC, FONDO MARIO NEGRI, CFMT, ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE.
La somma assicurata è pari ad € 18.948,00

Il periodo massimo di pagamento dell'indennizzo è pari a 12 mesi. La sommatoria delle mensilità di contribuzione dovute dall'Azienda agli Enti a titolo di preavviso o indennità sostitutiva di preavviso e di quelle della prestazione della polizza non può superare 18 mesi.

Nel caso in cui l'Azienda non effettui alle scadenze stabilite i pagamenti di quanto dovuto a titolo di preavviso o indennità sostitutiva di preavviso e ciò non consenta all'assicurato di beneficiare delle prestazioni dagli Enti, l'assicurazione Ponte interverrà, dietro richiesta dell’Assicurato, dal giorno successivo alla perdita di impiego.

Nei casi di mancata o irregolare contribuzione da parte dell’azienda, la prestazione sarà ugualmente garantita (ferme restando tutte le altre condizioni per l’erogazione della prestazione), a condizione che, prima o nei successivi sei mesi dalla perdita d’impiego, l’azienda stessa sia sottoposta ad una delle seguenti procedure concorsuali:

  1. fallimento
  2. concordato preventivo
  3. amministrazione straordinaria

Se durante il periodo di erogazione dell’indennizzo l’Assicurato si ricolloca con la qualifica di dirigente di azienda che applica i CCNL dei settori contrattuali Manageritalia, la contribuzione agli Enti da parte dell’Impresa assicuratrice viene interrotta dal giorno di riassunzione.

La denuncia di perdita d'impiego deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dimissioni (che coincide con la ricezione della comunicazione di recesso). L’Ufficio Sinistri di Assidir è a disposizione al numero 02.202031 o all’indirizzo e-mail sinistri@assidir.it .

IMPRESE ASSICURATRICI

L'Impresa assicuratrice che garantisce la prestazione è Intesa San Paolo Assicura S.p.A. (già CARGEAS Assicurazioni S.p.A.).