Fiscalità delle polizze
Anche quest’anno stiamo entrando nel periodo in cui ci si prepara per la dichiarazione dei redditi, raccogliendo i documenti che comprovano i propri ricavi e le possibili detrazioni fiscali. Per gli associati a Manageritalia è utile mettere a fuoco alcuni aspetti che riguardano le possibilità di detrazione fiscale e la tassazione delle coperture assicurative. Vediamoli nel dettaglio.
Cosa detrarre
Il primo ambito di detrazione fiscale riguarda i premi assicurativi pagati per sottoscrivere polizze sui rischi della persona.
Secondo la normativa vigente, è possibile usufruire di una detrazione fiscale del 19% sui premi versati per i seguenti rischi:
morte o invalidità permanente superiore al 5%, causata sia da malattia che da infortunio, fino a un massimo di 530 euro di spesa, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti;
rischio di non autosufficienza, fino a una spesa massima di 1.291,14 euro per polizze LTC (Long term care).
Va sottolineato che questo massimale vale anche in presenza di più contratti e comprende anche i premi eventualmente pagati per le polizze morte e invalidità.
Convenzione Antonio Pastore
Entrando nello specifico, non va dimenticato che per i dirigenti in attività le detrazioni sopra indicate sono valide anche per le garanzie incluse nella Convenzione Antonio Pastore: rischio morte; perdita dell’autosufficienza; invalidità permanente da malattie e infortuni (per la quota di premio versata per i rischi extraprofessionali).
Non sono invece detraibili fiscalmente i premi versati per la “garanzia mista rivalutabile” della Convenzione Antonio Pastore, la polizza “nuova Capitello” e altre polizze assicurative finalizzate al puro risparmio.
Rimborso spese mediche
Un’altra area di notevole importanza per le detrazioni fiscali riguarda le spese sanitarie.
Partiamo dalle polizze di rimborso spese mediche: se da un lato non possono godere di detrazioni fiscali sul premio pagato, dall’altro consentono sempre la detrazione d’imposta pari al 19% delle spese mediche sostenute, indipendentemente dal fatto che siano state rimborsate dalla compagnia assicuratrice.
Un secondo caso riguarda la regolamentazione vigente per chi aderisce a un fondo sanitario come il Fasdac per i dirigenti del terziario o il Quas per i quadri: poiché il contributo versato ai fondi non è fiscalmente imponibile, la detrazione d’imposta del 19% può essere applicata solamente per la parte rimasta a carico del dichiarante.
Un terzo caso, infine, riguarda i pensionati e i prosecutori volontari iscritti al Fasdac: non potendo dedurre il contributo versato al Fondo, possono applicare la detrazione d’imposta del 19% al valore totale delle spese mediche sostenute, incluse le quote rimborsate dal Fasdac.
Imposte e tassazione
Un ulteriore elemento interessante per chi si avvia a predisporre la propria dichiarazione dei redditi riguarda l’imposizione fiscale sui premi pagati e la tassazione delle prestazioni:
esenzione dall’applicazione di imposte al momento del pagamento del premio per le polizze del “ramo vita”;
applicazione di un’imposta pari al 2,50% del premio pagato per le polizze infortuni, spese mediche e invalidità da malattia.
Per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni erogate dalle compagnie assicuratrici, è utile mettere l’accento su alcuni casi particolari:
le liquidazioni erogate a fronte di polizze LTC, infortuni, invalidità da malattia, rimborso spese mediche e “temporanea caso morte” sono esenti da tassazione;
per le polizze vita rivalutabili non ci sono differenze nel trattamento fiscale delle prestazioni, sia che queste vengano percepite in vita dell’assicurato (alla richiesta di riscatto o a scadenza) sia che vengano percepite dagli eredi, o beneficiari designati, in caso di morte dell’assicurato.
In entrambi i casi, comunque, l’unico importo che viene tassato è il cumulo della rivalutazione maturata negli anni, che viene sottoposto alla tassazione sostitutiva dell’Irpef con le aliquote variabili normalmente applicate nel rispetto delle leggi vigenti.
Queste ritenute fiscali sono effettuate a titolo di “imposta definitiva” direttamente dalla compagnia assicuratrice, che eroga la prestazione al beneficiario “al netto della tassazione”. Di conseguenza, il beneficiario non è tenuto a riportare questi proventi nella propria dichiarazione dei redditi.
Alla luce della corretta applicazione delle possibili detrazioni fiscali, in funzione delle situazioni personali che possono riguardare ogni singolo contribuente, si suggerisce di rivolgersi al proprio consulente fiscale.
