"Affrancamento" fiscale

La Legge di Bilancio n.197/2022 del 29 dicembre 2022 ha introdotto la facoltà di aderire alla riduzione temporanea dell’imposta sostitutiva (una tantum) sui rendimenti delle polizze vita di Ramo I e di Ramo V (Capitalizzazione).

L’aliquota fiscale agevolata stabilita è pari al 14% e si applica alla “plusvalenza” maturata sulla polizza al 31/12/2022. La “plusvalenza” è determinata dalla differenza tra la Riserva Matematica al 31/12/2022 ed i premi pagati a quella data.

L’attuale regime fiscale ordinario, invece, prevede che la tassazione venga applicata sulla “plusvalenza” in caso di riscatto, scadenza della polizza ovvero in caso di liquidazione agli aventi diritto a seguito decesso dell’assicurato, con una diversa aliquota a seconda del periodo di maturazione del rendimento come di seguito indicato:

Aliquota Periodo di riferimento
12,50% sino al 31 dicembre 2011
20% dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014
26% a partire dal 1° luglio 2014

 

Ricordando che l’adesione all’affrancamento fiscale è facoltativa e che la stessa non è attuabile sulla posizione assicurativa Antonio Pastore (intendendo come tale le polizze di capitalizzazione previste dalle omonime Convenzioni) in quanto “polizza collettiva”, per fare la giusta scelta è bene, per prima cosa, valutare la differenza tra le due ritenute e tenere in debita considerazione i seguenti elementi e limitazioni:

  • le polizze di Ramo I Capitello, Nuova Capitello, Easyway ecc, stipulate dai singoli associati o loro familiari, sono compatibili con l’affrancamento;
  • i conteggi della tassazione “affrancata” saranno forniti, su richiesta, dall’impresa assicuratrice;
  • l’adesione all’affrancamento fiscale è irreversibile;
  • se la polizza è prossima alla scadenza contrattuale (entro il 31/12/2024), è già scaduta o è in “differimento automatico” di scadenza, l’affrancamento non è applicabile;
  • se la polizza ha subìto riscatti parziali o totali nel corso del 2023 l’affrancamento non è applicabile;
  • la facoltà di “affrancamento” va esercitata entro il 30/06/2023;
  • nel caso la tassazione “affrancata” (aliquota agevolata 14%) sia più conveniente rispetto a quella calcolata con le aliquote ordinarie, l’assicurato (sempre entro il 30/06/2023) pagherà all’Impresa assicuratrice (sostituto d’imposta) l’importo della ritenuta;
  • la polizza oggetto dell’affrancamento non sarà liquidabile né parzialmente né totalmente fino al 01/01/2025;
  • la scelta dell’affrancamento rimane valida anche in caso di cessione della polizza ad altro Contraente.

Per aderire all’iniziativa la invitiamo, in tempo utile (prima del 30/06/2023) a contattare il suo consulente o direttamente Assidir inviando una e-mail a info@assidir.it o chiamando il numero 02.202031 (scegliendo l’opzione “2” per le polizze Antonio Pastore/Capitello o l’opzione “4” per tutte le altre polizze).

La sua richiesta sarà valutata con l’Impresa assicuratrice la quale formulerà, se l’affrancamento è applicabile, i relativi conteggi. Nel caso in cui l’importo della tassazione “affrancata” risulti inferiore rispetto a quella ordinaria le sarà fornita la modulistica necessaria all’adesione che dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa, entro il 30 giugno 2023, corredata dalla distinta di bonifico di pagamento, all’Impresa assicuratrice all’indirizzo e-mail affrancamento@gruppocnp.it e ad Assidir all’indirizzo e-mail  info@assidir.it .

L’Impresa assicuratrice prenderà in carico la sua richiesta di affrancamento e provvederà al versamento dell’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il termine di legge del 16/09/2023, in qualità di sostituto d’imposta.