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Poco coperta l'auto sul traghetto

Il vettore risponde dei danni per i sinistri che colpiscono il passeggero dall'inizio delle operazioni di imbarco sino allo sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile. In concreto – fatta salva l'ipotesi del trasporto a titolo amichevole, in cui il danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore – è quest'ultimo che deve provare che il danno è dovuto a caso fortuito o di forza maggiore oppure a colpa esclusiva del passeggero o di un terzo. Le norme in materia di responsabilità per danni alle persone non possono essere derogate a favore del vettore.
Fatta questa premessa, il trasporto del veicolo al seguito del passeggero, ai fini del risarcimento del danno, rientra nel «contratto di trasporto di cose», disciplinato dagli articoli 419 e seguenti del Codice della navigazione. La precisazione è importante, in quanto l'articolo 423 dello stesso Codice dispone che, in caso di perdita o di avaria della cosa trasportata, il risarcimento per ciascuna unità di carico (il veicolo) non può essere superiore a 103,29 euro o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dall'automobilista prima dell'imbarco del veicolo, fermo restando che tale limite non opera in caso di dolo o colpa grave del vettore.
In altri termini, anche se la dichiarazione di valore legittima il vettore ad adeguare il prezzo del trasporto (nolo), il risarcimento del veicolo è dovuto in base al valore dichiarato. Si tratta di un'opzione da prendere in considerazione, tenendo comunque presente che le compagnie possono avvalersi della facoltà di non accettare tale dichiarazione.

La responsabilità del vettore per i viaggi internazionali è invece regolata dalla Convenzione di Bruxelles, che prevede come limite massimo del risarcimento 666,67 diritti speciali di prelievo (Dsp) per collo o – se più favorevole – a 2 Dsp per chilogrammo di peso della merce perita o danneggiata. Il valore di un Dsp è calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute più importanti (dollaro americano, euro, yen giapponese, sterlina inglese) e attualmente è pari a 1,1 euro.
Maggiori tutele per i passeggeri sono previste dalla recente direttiva Ce 20/2009, in base alla quale, a partire dal 01 gennaio 2012, gli armatori devono stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi della navigazione nel rispetto dei massimali indicati dalla Convenzione di Londra del 19 novembre 1976, come modificata dal Protocollo del 2 maggio 1996. Infatti, da quella data, i limiti di responsabilità in relazione a crediti per morte o lesioni personali dei passeggeri devono essere pari a: 60mila Dsp moltiplicati per il numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, con un limite minimo di 1 milione di Dsp, se la nave non supera 300 tonnellate di stazza lorda; 175mila Dsp moltiplicati per il numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare, se la nave supera 300 tonnellate di stazza lorda.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 29 giugno 2009