|
Tfr salvo anche in caso di fallimento
Il fallimento dell'azienda non compromette il tfr ai lavoratori, anche se l'azienda non abbia versato regolarmente le quote mensili al fondo tesoreria. Perché tali versamenti, essendo equiparabili alla contribuzione obbligatoria, rendono applicabile alla relativa prestazione (la liquidazione del tfr) il principio dell'automaticità sancito dal codice civile (articolo 2116). Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 15687/2009. Le precisazioni fanno riferimento alla precedente circolare n. 70/2007 in cui l'Inps ha precisato che l'erogazione del tfr ai lavoratori avviene tramite il datore di lavoro il quale recupera tali somme ponendo a conguaglio quanto anticipato con i versamenti contributivi da fare, compresi quelli al fondo tesoreria. Nelle ipotesi di incapienza mensile scatta l'obbligo d'intervento diretto del fondo tesoreria. L'Inps spiegava che la richiesta d'intervento diretto andava fatta alla sede di pertinenza dell'azienda. Ora modifica tale indirizzo stabilendo che tale richieste vanno definite dalla sede Inps competente in base alla residenza del lavoratore. La novità decorre dal 9 luglio. L'intervento diretto del fondo tesoreria si realizza anche nel caso di fallimento di aziende che abbiano omesso, in tutto o in parte, il versamento mensile delle quote di tfr: in queste ipotesi si applica il principio di automaticità delle prestazioni. Infatti, il trasferimento mensile del tfr si delinea come vera e propria obbligazione contributiva equiparata, in tema di accertamento e di riscossione, a quella obbligatoria.
Fonte: Italia Oggi, 11 luglio 2009
|