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È risarcibile la mancata prestazione per infortunio

È risarcibile la mancata prestazione lavorativa per infortunio da incidente stradale. La Corte di cassazione con la sentenza n. 2844 del 9 febbraio scorso ha, infatti, deciso che in caso di incidente stradale che provochi l'impossibilità della prestazione per il lavoratore, il datore di lavoro può agire verso il responsabile dell'infortunio per il risarcimento del danno derivante dalla mancata prestazione del dipendente, e il relativo diritto si prescrive in due anni. Il datore di lavoro aveva chiesto il risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'infortunio e del suo assicuratore in misura pari ai pagamenti effettuati a titolo di retribuzione e contribuzione previdenziale, in favore del suo dipendente conducente del veicolo coinvolto, nel periodo di assenza dal lavoro di questo a causa dell'incidente stradale.
Dall'analisi della sentenza si evince in particolare che i versamenti a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente a infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo per le prestazioni lavorative, costituiscono un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e, quindi, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto, inoltre costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale. Questo diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno direttamente subito per fatto illecito del terzo, essendo prodotto “dalla circolazione di veicoli di ogni specie”, si prescrive in due anni ex art. 2947, comma 2, cod. civ. Secondo la Corte, una volta che sia stata eccepita la prescrizione, spetta al giudice individuare la norma specifica applicabile ed il relativo termine, poiché in tema di prescrizione estintiva si è affermato che elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si concretizza una questione di diritto concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. A tal proposito la Cassazione ha ripreso la sentenza n. 11843 del 22/5/2007 e la Sentenza n. 10955 del 25/7/2002, secondo le quali la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa spetti soltanto di allegare l'elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, ma non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie perché l'identificazione spetta poi al potere-dovere del giudice. Quindi da un lato “non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa, e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere di applicazione, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, di una norma che preveda un termine diverso”. Nel caso esaminato dalla Cassazione, infatti, la stessa ricorrente afferma che il riferimento alla prescrizione biennale era stato sollevato dalla società di assicurazioni nella comparsa di risposta in appello, quindi il contraddittorio sul punto si era senz'altro instaurato.

Fonte: Italia Oggi, 12 marzo 2010