|
Il terzo può citare solo il danneggiante
La corte d’appello di Firenze, sezione II, con la sentenza 49/09 ha stabilito che nell’assicurazione della responsabilità civile il terzo danneggiato, salvi i casi in cui è disposto diversamente da una specifica norma, (come avviene per la responsabilità per i danni da circolazione stradale), non può intraprendere l’azione per il risarcimento dei danni direttamente nei confronti dell’assicuratore, ma solo nei confronti del danneggiante.
L’obbligazione risarcitoria derivante dal rapporto assicurativo tra questi e l’assicuratore, infatti è del tutto autonoma rispetto a quella tra il danneggiato e l’assicuratore medesimo, peraltro, anche nel caso in cui l’assicuratore corrisponda il risarcimento direttamente al danneggiato.
Fonte: Il sole 24 Ore, 30 marzo 2009
|