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Salute, il datore senza colpa non risponde

Il datore di lavoro, in quanto titolare principale della posizione di garanzia sulla salute in azienda, deve vigilare sul modo con cui il medico competente adempie al suo ruolo ma non risponde, automaticamente, per responsabilità omissiva, allorché non gli sia addebitabile una condotta concretamente colposa che abbia influito sull'evento lesivo. Questo in sintesi il contenuto principale della sentenza n. 34373/2011 di Cassazione penale, sezione IV. La vicenda riguarda un lavoratore che soffre di una grave diminuzione dell'udito, avente origine lavorativa. Il procuratore speciale della società, quale datore di lavoro, è incriminato per il reato di lesioni gravi. Mentre in primo grado è considerato colpevole, in appello è condannato il medico competente ed è assolto il vertice dell'azienda. Relativamente a quest'ultimo, la tesi dei giudici di merito è che non sono emerse specifiche situazioni che lo avrebbero potuto e dovuto portare ad agire sindacando il comportamento dello specialista ed, inoltre, non si ravvisano inadeguatezze nello svolgimento del suo ruolo. Il procuratore generale ricorre in Cassazione e contesta la sentenza in quanto, pur attribuendo una responsabilità al medico, non ha dato rilievo alla colpa generica del datore. Prima di chiarire quanto espresso dalla Cassazione è bene precisare che ogni datore di lavoro deve non solo assolvere ad obblighi propri quali quelli elencati all'articolo 18, commi 1-3 del Dlgs 81/2008, ma è tenuto anche a vigilare, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo 18, sugli obblighi degli altri soggetti della sicurezza, quali medico competente, preposto e lavoratore. Ove egli non rispetti siffatto ultimo obbligo può incorrere, ai sensi dell'articolo 40 del Codice penale («Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»), in responsabilità. Proprio sulla responsabilità del vertice della sicurezza per mancata vigilanza la Corte suprema chiarisce un importante profilo interpretativo: egli non risponde, automaticamente, in quanto garante per eccellenza della salute dei lavoratori, potendo sussistere una responsabilità, del tutto esclusiva, di altri soggetti, tra cui il medico, qualora la non attuazione di obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile difetto di vigilanza da parte del vertice della sicurezza (in questo senso anche Cassazione 245459/2009). Alla luce di tale principio, la Cassazione rileva che i giudici di Appello hanno esaminato a fondo la situazione lavorativa, escludendo, in capo al datore, violazioni nella scelta del medico e nel "sindacato" sui modi di svolgimento dei compiti da parte dello specialista. Essi, altresì, non hanno riscontrato suoi inadempimenti sui rischi acustici, rilevando, invece, interventi sui macchinari e messa a disposizione di presidi di sicurezza. Pertanto, conclude la Cassazione, la sentenza non può essere censurata sul piano della legittimità e l'assoluzione del vertice aziendale è del tutto corretta. Fonte: Il Sole24Ore, 21 novembre 2011

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