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Un bonus per gli infortunati
Via libera all'aumento straordinario delle indennità Inail per danno biologico. Dal 1° gennaio 2008, sia gli indennizzi in capitale che quelli in rendita ottengono una rivalutazione dell'8,68% a titolo di recupero del valore del risarcimento per gli anni dal 2000 al 2007. L'aumento non costituisce una rivalutazione delle tabelle. A precisarlo è l'Inail in una nota del 12 novembre con cui detta le istruzioni per la liquidazione del bonus introdotto con il protocollo Welfare (legge n. 247/2007) ed attuato dal dm 27 marzo pubblicato sulla G.U. n. 120/2009. L'articolo 13 del dlgs n. 38/2000 (riforma Inail) ha esteso l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail, introducendovi il danno biologico definito come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale. La tutela è stata introdotta in via sperimentale, in attesa di una normativa di carattere generale anche sui criteri di determinazione del relativo risarcimento, ed è operativa dal 25 luglio 2000, data a partire dalla quale l'Inail ha riveduto l'intero sistema indennitario per tener conto del nuovo ristoro del danno biologico. La finanziaria 2007 (comma 782) ha introdotto l'articolo 13-bis al citato dlgs n. 38/2000, le cui disposizioni estendono, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) ad altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, già disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro. La legge n. 247/2007 ha previsto un aumento straordinario delle indennità erogate a titolo di danno biologico, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati, in particolare, nella «tabella indennizzo danno biologico». L'aumento ha carattere straordinario, precisa l'Inail, e pertanto non deve in alcun caso intendersi quale rivalutazione delle vigenti tabelle per danno biologico (indennizzo in capitale e indennizzo in rendita). Il bonus, spiega l'istituto, si applica a tutti gli indennizzi in capitale liquidati a partire dal 1° gennaio 2008, ai ratei di rendita maturati dalla stessa data, nonché agli indennizzi (capitali e rendite) costituiti a seguito di domanda di aggravamento e di contenzioso amministrativo o giudiziario. Con particolare riguardo agli indennizzi in capitale, l'Inail precisa che l'aumento (8,68%) si applica alla somma effettivamente corrisposta a titolo di indennizzo in capitale corrisposta dal 1° gennaio 2008 e che per tale data deve intendersi quella del provvedimento di liquidazione dello stesso indennizzo. Invece, per quanto concerne gli indennizzi in rendita l'Inail spiega che l'aumento va applicato sulla quota parte del rateo maturata dal 1° gennaio 2008. Il caso del contenzioso. L'aumento straordinario, in caso di contenzioso, spetta esclusivamente agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° gennaio 2008, distinguendo inoltre se il contenzioso ha per oggetto il «riconoscimento del diritto» alle prestazioni o la «misura» delle stesse. Nel primo caso se viene accertato il diritto all'indennizzo in capitale, il bonus si applica sull'intera somma erogata; mentre se è accertato il diritto alla costituzione della rendita si applica a tutti i ratei maturati dal 1° gennaio 2008 (restano fuori, dunque, eventuali quote maturate in precedenza). Stesso criterio è seguito pure nel caso di contenzioso avente ad oggetto la «misura» delle prestazioni. Fonte: Italia Oggi, 5 dicembre 2009
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