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Cani, rischio in androne
I cani che vengono lasciati incustoditi nel vano scale di un condominio espongono il custode degli animali alle richieste di risarcimento danni degli altri inquilini. Specialmente in caso di aggressione proprietario e affidatario devono inoltre ritenersi solidalmente obbligati al ristoro. Lo ha confermato il tribunale di Genova, sez. III, con la sentenza 24 marzo 2010. La burrascosa vicenda che si è consumata in un condominio ha visto contrapposte due famiglie residenti a causa delle lesioni riportate anche per i morsi di cani. In pratica una signora si è resa disponibile ad ospitare frequentemente gli animali di proprietà del fidanzato della figlia lasciandoli liberi e senza museruola nell'androne condominiale. Queste circostanze hanno aggravato i rapporti tra inquilini che hanno segnalato la strana abitudine della famiglia agli organi di polizia ma senza alcun beneficio. A seguito di una vera e propria aggressione, interrotta solo dall'intervento di alcune persone, una persona è dovuta ricorrere alle cure sanitarie per i morsi riportati dai cani e per questo motivo l'inquilino ha richiesto un risarcimento per i danni subiti. Il tribunale ha accolto le richieste della persona danneggiata ricostruendo anche i dettagli giuridici dell'intera vicenda. L'omessa custodia ed il malgoverno degli animali non interessano solo il proprietario dei cani, ai sensi dell'art. 2052 cc, ma anche i semplici detentori. In buona sostanza l'affidatario di un cane che per la sua personale imprudenza provoca danni a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Tuttavia, prosegue la sentenza, “al profilo autonomo di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc si accompagna la responsabilità oggettiva, fondata nel rapporto di utenza con l'animale del proprietario del cane che risponde ex art. 2055 del codice civile. Affidatario e proprietario devono pertanto ritenersi, sia pure a diverso titolo, solidalmente obbligati”. L'aver accettato di custodire gli animali del fidanzato della figlia, senza disporre di luoghi idonei e in mancanza di museruole e guinzaglio è quindi costato molto caro al condomino che è stato condannato al risarcimento dei danni e delle spese processuali. Anche perché, conclude il collegio, gli animali avvezzi a stare liberi nell'androne condominiale hanno interiorizzato quel territorio aumentando l'aggressività verso i passanti.
Fonte: Italia Oggi, 1 aprile 2010
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