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L'alunno cade, il prof non ha colpe

Se in gita scolastica una studentessa fa uso di droghe e cade dal balcone, il docente non è responsabile. Così ha deciso la Corte d'appello di Trieste con la sentenza n.375/2009. Il provvedimento , di cui si è avuta notizia in questo giorni, delimita la responsabilità dei docenti per la cosiddetta culpa in vigilando, escludendo che possa essere applicata in questi casi. Il collegio ha chiarito che la sorveglianza del docente non può spingersi infatti ad un controllo che ecceda la privacy dei ragazzi. Sia per quanto concerne l'eventuale possesso, da parte degli stessi, di sostanze stupefacenti o meno, sia per quanto concerne il sonno. E il controllo delle strutture murarie dell'albergo in cui i ragazzi erano ospiti non poteva spingersi sino al punto di controllare dei balconi, effettuare le misurazioni dei loro parapetti e del lastrico solare. Ciò perché quando si tratta di strutture idonee e aperte al più largo pubblico, non solo di adulti, ma anche di famiglie con bambini è ragionevole presumere che le strutture siano conformi alle norme sulla sicurezza. E oltre tutto non si trattava di una gita con minori di sei o sette anni, ma con ragazzi che, per quanto minorenni, avevano un sufficiente e più oculato senso del pericolo essendo prossimi alla maggiore età. Il fatto riguardava una studentessa che durante un viaggio di istruzione aveva fumato uno spinello e aveva scavalcato un balcone spingendosi sul parapetto.
Ed era caduta nel vuoto procurandosi lesioni gravissime, che si erano tradotte in una invalidità permanente e totale, con necessità di assistenza continua, come riconosciuto dalla commissione sanitaria per il riconoscimento degli stati di handicap. La famiglia, dunque, aveva promosso l'azione giudiziale, ma il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda. Di qui l'impugnazione della sentenza in appello, che terminava con la conferma della sentenza di primo grado.

Fonte: Italia Oggi 9 febbraio 2010